Art. 1.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio).

      1. All'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'agente di commercio, regolarmente iscritto all'istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è un intermediario indipendente. È esclusa la sua subordinazione al preponente»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le attività di agente e di rappresentante di commercio possono essere esercitate anche da soggetti non iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 2».